Ordinanza — n. 44099/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKWUNYE ANTHONY SAMUEL nato il 01/10/1967 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure riguardanti la responsabilità non oggetto di devoluzione in appello, limitato al solo riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omesso riconoscimento della predetta ipotesi, è del tutto genericamente dedotto in via di fatto, rispetto alla incensurabile valutazione delal gravità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44099/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omesso riconoscimento della predetta ipotesi, è del tutto genericamente dedotto in via di fatto, rispetto alla incensurabile valutazione delal gravità del fatto;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKWUNYE ANTHONY SAMUEL nato il 01/10/1967 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure riguardanti la responsabilità non oggetto di devoluzione in appello, limitato al solo riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'omesso riconoscimento della predetta ipotesi, è del tutto genericamente dedotto in via di fatto, rispetto alla incensurabile valutazione delal gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023