Ordinanza — n. 44098/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FINI PIERPAOLO nato a POGGIO RUSCO il 29/12/1967 TRAZZI KATIA nato a POGGIO RUSCO il 12/01/1975 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pierpaolo Fini e Katia Trazzi, deducono nei rispettivi ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella riproposizione di censure già dedotte e motivatamente disatl:ese in grado di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44098/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FINI PIERPAOLO nato a POGGIO RUSCO il 29/12/1967 TRAZZI KATIA nato a POGGIO RUSCO il 12/01/1975 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pierpaolo Fini e Katia Trazzi, deducono nei rispettivi ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella riproposizione di censure già dedotte e motivatamente disatl:ese in grado di appello;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FINI PIERPAOLO nato a POGGIO RUSCO il 29/12/1967 TRAZZI KATIA nato a POGGIO RUSCO il 12/01/1975 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pierpaolo Fini e Katia Trazzi, deducono nei rispettivi ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella riproposizione di censure già dedotte e motivatamente disatl:ese in grado di appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso le attenuanti generiche per il Fini in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali e per la Trazzi in ragione della non comune intensità del dolo; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indic:ati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilq, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 settem