Ordinanza — n. 44097/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZULU ANDREA nato il 31/05/1971 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento alla irrilevanza degli indici fattuali per distinguere i reperti 3 e 4 rispetto alla destinazione allo spaccio dei correlati t011,‘,Z quantitativi di stupefacente sia in relazione alla indimostrata dipendenza che alle i~la del „ed trasporto dello stupefacente; del pari incensurabile, essendo conforme al consolidato orientamento di legittimità, è l'esclusione della ipotesi lieve in relazione al reato di cui al capo B in considerazione della complessiva valutazione dei fatti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44097/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZULU ANDREA nato il 31/05/1971 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento alla irrilevanza degli indici fattuali per distinguere i reperti 3 e 4 rispetto alla destinazione allo spaccio dei correlati t011,‘,Z quantitativi di stupefacente sia in relazione alla indimostrata dipendenza che alle i~la del „ed trasporto dello stupefacente; del pari incensurabile, essendo conforme al consolidato orientamento di legittimità, è l'esclusione della ipotesi lieve in relazione al reato di cui al capo B in considerazione della complessiva valutazione dei fatti;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZULU ANDREA nato il 31/05/1971 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento alla irrilevanza degli indici fattuali per distinguere i reperti 3 e 4 rispetto alla destinazione allo spaccio dei correlati t011,‘,Z quantitativi di stupefacente sia in relazione alla indimostrata dipendenza che alle i~la del „ed trasporto dello stupefacente; del pari incensurabile, essendo conforme al consolidato orientamento di legittimità, è l'esclusione della ipotesi lieve in relazione al reato di cui al capo B in considerazione della complessiva valutazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023