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Ordinanza — n. 44096/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations not yet expired at the time of the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the maximum statute of limitations period had not yet expired when the lower court issued its judgment. The appellant argued for a review of the case, but the court noted that the crime committed on July 24, 2016, carries a maximum limitation period expiring on January 24, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: An appeal is inadmissible if the maximum statute of limitations period has not yet expired at the time the lower court's judgment is issued, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal inadmissible appeal manifestly unfounded procedural costs Fine Fund Corte di Cassazione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONITA ANGEL STELIAN DORU nato il 24/06/1997 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato non essendo decorso, alla data di emissione della sentenza, il periodo di prescrizione massimo (reato commesso il 24 luglio 2016 - prescrizione massima 24 gennaio 2024); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023