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Ordinanza — n. 44095/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-devoluted confiscation issue and unfounded double liability claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a double liability finding regarding cocaine trafficking and challenged the confiscation of seized funds. The court rejected the trafficking claim as generic and barred the confiscation argument because that specific issue was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground relies on a question not devoluted to the appellate court, or if the claim is manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devoluted issue double liability drug trafficking confiscation of funds procedural bar generic claim restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKO MARVEDO nato il 14/06/1989 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 308 dosi circa di cocaina (v. pg. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivor avente ad oggetto la confisca della somma di denaro sequestrata, è inammissibile avendo riguardo a questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023