Ordinanza — n. 44094/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ADRIANO nato a COLLEFERRO il 09/02/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manfestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili valutazioni in fatto, quanto alle ragioni del riconoscimento della recidiva qualificata correttamentéliúiustificata dal giudice di merito in ragione della maggiore pericolosità e colpevolezza dimostrate dalla commissione del più grave reato per il quale si è proceduto in costanza della espiazione della pena per precedente condanna in uno ai molteplici e continuativi delitti contro il patrimonio per i quali risulta condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44094/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che del pari incensurabile è l'incremento per la continuazione in ragione del corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in considerazione della rilevante ed evidentissima r gravità del reato satellite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ADRIANO nato a COLLEFERRO il 09/02/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manfestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili valutazioni in fatto, quanto alle ragioni del riconoscimento della recidiva qualificata correttamentéliúiustificata dal giudice di merito in ragione della maggiore pericolosità e colpevolezza dimostrate dalla commissione del più grave reato per il quale si è proceduto in costanza della espiazione della pena per precedente condanna in uno ai molteplici e continuativi delitti contro il patrimonio per i quali risulta condanna;
Ritenuto che del pari incensurabile è l'incremento per la continuazione in ragione del corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in considerazione della rilevante ed evidentissima r gravità del reato satellite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023