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Ordinanza — n. 44093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for factual issues not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for recognition of a specific legal hypothesis, proper sentencing discretion, and alternative penalties, but the court found these arguments concerned facts not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements for factual re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises issues of fact not deduced in the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual issues second instance procedural requirement Cassation court recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMONTI JOSHUA nato a ROMA il 17/02/2000 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che, quanto all'omesso riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché riguarda questione di fatto non dedotta in appello; Ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato i vari indici fattuali che hanno giustificato la rideterminazione della pena discostandosi dal minimo edittale;

Ritenuto che, quanto alla omessa applicazione della sanzione sostitutiva, del pari si palesa quale censura in fatto al corretto esercizio del potere discrezionale dello stesso giudice di merito che ha escluso la pena sostitutiva in rel&one alla ricaduta nel reato dopo due precedenti condanne per reato analogo commesso nel 2018 in uno alla assenza di favorevoli segni prognostici; Ritenuto che, quanto alla conferma del sequestro conservativo e della confisca, il motivo è manifestamente infondato quanto al primo aspetto in relazione alla rilevata omessa impugnazione del provvedimento come pure al secondo aspetto, trattandosi di sequestro conservativo;

Ritenuto che alle conclusioni illustrate non osta la memoria difensiva depositata volta a ribadire l'ammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2