Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44089/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44089/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/05/1991 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, ribadito con successiva memoria, Giuseppe Marra deduce l'illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione del compendio probatorio; , Considerato che il Motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie ( giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/05/1991 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, ribadito con successiva memoria, Giuseppe Marra deduce l'illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione del compendio probatorio; , Considerato che il Motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie ( giudizio di legittimità;

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti riesame dell'entità pena dipendenza da sostanze sospensione di pena esame delle censure formali sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/05/1991 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, ribadito con successiva memoria, Giuseppe Marra deduce l'illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione del compendio probatorio; , Considerato che il Motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie ( giudizio di legittimità;

A) Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si risolvono nella riproposi2:ione di censure già dedotti e motivatamente disattesiin appello, con motivazione congrua e non illogica (pagg. 12-14 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settemb