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Ordinanza — n. 44088/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging general fact distortion and reiteration of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding evidence distortion was merely a request for an alternative reading of facts rather than a specific challenge to a piece of evidence. Furthermore, the claim of insufficient motivation was rejected as it repeated an argument already dismissed by the appellate court. Consequently, the conviction for drug possession and trafficking was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals alleging general distortion of facts or reiteration of previously rejected arguments are inadmissible as they do not constitute a specific challenge to evidence or a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal general fact distortion reiteration of arguments drug trafficking conviction Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPARATO FERDINANDO nato a CASTELLAMMARE. DI STABIA il 07/08/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; \c OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Ferdinando Imparato deduce il travisamento della prova e censura la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruftorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto che la censura relativa alla carenza di motivazione è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato che l'imputato detenesse circa 250 grammi di marijuana e strumenti per l'attività di spaccio e la sua attività fosse inserita nella gestione di una piazza di spaccio in contrasto con altro gruppo criminale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settem