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Ordinanza — n. 44087/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44087/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRACINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/10/1967 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Giovanni Guarracino deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata /specifica e infraquinquennale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non certo illogicamente ha fondato l'applicazione della circostanza aggravante predetta su due precedenti penali specifici, risalenti rispettivamente al 2013 e al 2019;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44087/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRACINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/10/1967 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Giovanni Guarracino deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata /specifica e infraquinquennale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non certo illogicamente ha fondato l'applicazione della circostanza aggravante predetta su due precedenti penali specifici, risalenti rispettivamente al 2013 e al 2019;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa tassazione delle spese individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRACINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/10/1967 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Giovanni Guarracino deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata /specifica e infraquinquennale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non certo illogicamente ha fondato l'applicazione della circostanza aggravante predetta su due precedenti penali specifici, risalenti rispettivamente al 2013 e al 2019;

Considerato che il secondo motivo, volto a dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congrua mente ritenuto ostativi i numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, l'assenza di indici positivi e l'evasione dagli arresti domiciliari; Ritenuto che il terzo motivo, che la censura la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena, è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett