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Ordinanza — n. 44086/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE WILSON nato a NAPOLI il 13/10/1993 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Wilson Cervone, deduce la violazione della legge penale, in quanto non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia ceduto la sostanza stupefacente a terzi e, comunque, il quantitativo della stessa sarebbe compatibile con l'uso personale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato, la destinazione allo spaccio delle plurime sostanze stupefacenti detenute dall'imputato, peraltro confezionate in dosi singole, in una florida piazza di spaccio in ragione del quantitativo delle stesse (pari a 52 dosi singole medie), del loro grado di purezza e della disponibilità, non giustificata, da parte dell'imputato della somma di euro 118,80 in contanti (pag.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE WILSON nato a NAPOLI il 13/10/1993 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Wilson Cervone, deduce la violazione della legge penale, in quanto non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia ceduto la sostanza stupefacente a terzi e, comunque, il quantitativo della stessa sarebbe compatibile con l'uso personale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;

Rilevato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato, la destinazione allo spaccio delle plurime sostanze stupefacenti detenute dall'imputato, peraltro confezionate in dosi singole, in una florida piazza di spaccio in ragione del quantitativo delle stesse (pari a 52 dosi singole medie), del loro grado di purezza e della disponibilità, non giustificata, da parte dell'imputato della somma di euro 118,80 in contanti (pag.

4. della sentenza impugnata); Ritenuto che, roffi il secondo motivo, volto a censurare la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è, parimenti, inammissibile per aspecificità e, comunque, si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e motivatamente disattesa nella sentenza di appello (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 set