Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic regarding the assessment of witness testimony and the appellant's vehicle availability, noting the lower court's judgment on implausibility was sound. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments necessary to challenge the double conformity of the liability finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the factual or legal basis of the lower court's decision, particularly regarding the assessment of witness credibility and the plausibility of facts.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANO GIUSEPPE nato a ALGHERO il 27/02/1965 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità in ordine alla falsità delle dichiarazioni testimoniali del ricorrente nell'ambito del procedimento a carico del Derosas, rispetto alle qualt, incensurabile è il relativo giudizio di inverosimiglianza ed implausibilità in ordine alla disponibilità da parte sua della autovettura di proprietà del Derosas, rinvenuto dagli operanti in occasione del sinistro stradale in stato di ubriachezza; come pure in ordine al preteso litigio con la sua compagna dell'epoca che gli aveva impedito di chiamare il carro attrezzi;
Ritenuto che il secondo motivo è del tutto ffilalltrs rria'mite —l genericamente proposto; ( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023