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Ordinanza — n. 44083/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO ALFONSO nato a ERICE il 01/09/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conlForme accertamento di responsabilità con l'incensurabile attribuzione al ricorrente degli ammanchi, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi fondamento delle mere asserzioni opposte dalla difesa al concludente compendio posto a base dell'affermazione di responsabilità (v. pg. 9, ultimo cpv. e 10 della prima sentenza in relazione a pg. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 9, ultimo cpv. e 10 della prima sentenza in relazione a pg. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario compenso del curatore fallimentare allegazioni insufficientemente motivate mancanze gravi ricorso per risarcimento danni spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO ALFONSO nato a ERICE il 01/09/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conlForme accertamento di responsabilità con l'incensurabile attribuzione al ricorrente degli ammanchi, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi fondamento delle mere asserzioni opposte dalla difesa al concludente compendio posto a base dell'affermazione di responsabilità (v. pg. 9, ultimo cpv. e 10 della prima sentenza in relazione a pg. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023