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Ordinanza — n. 44082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GERARDO nato a OLIVETO CITRA il 18/10/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al punto 1 del primo motivo rispetto alla incensurabile valutazione di assenza di f fondamento della prospettazione difensiva della mancata percezione del citofono azionato dalla p.g. ( v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che quanto al punto 2 del primo motivo si tratta di questione non devoluta in appello e, pertanto, oggi inammissibilmente proposta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che genericamente proposto è il secondo motivo sulla mancata sostituzione della pena rispetto alla incensurabile valutazione negativa della personalità dell'imputato e della sintomatica rilevanza, in tal senso, dei numerosi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sostitutiva motivi di cassazione riesame dell'entità pena nuove allegazioni di diritto revisione in materia penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GERARDO nato a OLIVETO CITRA il 18/10/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al punto 1 del primo motivo rispetto alla incensurabile valutazione di assenza di f fondamento della prospettazione difensiva della mancata percezione del citofono azionato dalla p.g. ( v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che quanto al punto 2 del primo motivo si tratta di questione non devoluta in appello e, pertanto, oggi inammissibilmente proposta;

Ritenuto che genericamente proposto è il secondo motivo sulla mancata sostituzione della pena rispetto alla incensurabile valutazione negativa della personalità dell'imputato e della sintomatica rilevanza, in tal senso, dei numerosi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.9.2