Cassation court dismisses appeal as groundless regarding trademark falsity and criminal liability for resisting public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that trademarks were falsely certified and claimed criminal liability for resisting a public official due to lack of knowledge. The court rejected these claims as manifestly unfounded based on contradictory evidence and the appellant's unreliable statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded due to contradictory evidence and unreliable declarations by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SERIGNE MBACKE nato il 12/03/1978 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo in relazione alla incensurabile ritenuta falsità dei marchi in base ai convergenti elementi di fatto considerati(v. Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Rv. 260865); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla dedotta inconsapevolezza del ricorrente di opporsi ad un pubblico ufficiale, tenuto conto della incensurabile valutazione della inattendibilità delle sue dichiarazioni e dei testi a difesa, confusionarie e spesso contraddittorie, sulla base di quelle del teste Tedde e dei militari intervenuti, solo genericamente censura5ún appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.202