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Ordinanza — n. 44080/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation regarding firearm charges and repetition of prior grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Natale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Natale argued that the lower court's reasoning was illogical for failing to reclassify his conduct under specific drug quantity thresholds and for not qualifying a separate firearm offense. The court rejected these claims, ruling that the second and third grounds were too vague to address the specific sentencing rationale regarding the unregistered weapon, while other grievances were merely repetitions of previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 697 c.p.; Art. 530 c.p.p.: Appeals must specifically address the court's reasoning on contested charges; generic or repetitive grievances without new specific arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity drug quantity thresholds unregistered firearm repetition of grievances procedural costs Cassation review pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 697 c.p.
Considerato che il secondo motivo, relativo all'illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del delitto contestato al capo b) ai sensi dell'art. 697 cod.
Art. 530 c.p.p.
pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 530 cod.
art. 697 cod. pen
Considerato che il secondo motivo, relativo all'illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del delitto contestato al capo b) ai sensi dell'art. 697 cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art.
art. 530 cod. proc. pen
pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE ANTONIO nato a MADDALONI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Antonio Natale, deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e disattesa congruamente in grado di appello in ragione, tra l'altro, dei quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (131,17 dosi di cocaina e 1074,8 dosi di THC);

Considerato che il secondo motivo, relativo all'illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del delitto contestato al capo b) ai sensi dell'art. 697 cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. in relazione a tale reato, sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto comprovate le potenzialità lesive dell'arma da sparo e l'assenza di immatricolazione della stessa; Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti cieneriche sono In inammissibili, in quanto si risolvonol~sizione di censure già dedotte e adeguatamente disattese in appello con motivazione congrua e non illogica (pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett