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Ordinanza — n. 44079/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic challenge against discretionary sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Paino inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal generic because it failed to address the specific exercise of the trial judge's discretion regarding the absence of repentance and the defendant's prior record. Consequently, the appeal was rejected without merits, upholding the lower court's decision on the basis of procedural impropriety.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically challenge the exercise of the trial judge's discretionary power regarding sentencing factors such as repentance and prior conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal discretionary power sentencing discretion prior record repentance assessment procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAINO ANTONIO nato il 10/09/1971 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza e i plurimi precedenti della stessa indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023