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Ordinanza — n. 44078/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing calculation not subject to appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing calculation, which was not subject to appellate review. The appellant argued against the dosage of the penalty, limited to the conditional suspension benefit, while the lower court had already addressed this specific aspect. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the dosage of the penalty are inadmissible when the subject matter was not devolved to the appellate court, limited to the conditional suspension benefit.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing dosage appellate review scope conditional suspension procedural admissibility controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPONOBILE NICOLA nato a CONVERSANO il 18/07/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure riguardanti la dosimetria della pena non oggetto di devoluzione in appello, limitato al solo beneficio della sospensione condizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023