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Ordinanza — n. 44074/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44074/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/05/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Sparacio deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di c:ui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvtik nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario sanzione penale controllo della commisurazione della pena risarcimento per atto illecito sospensione di pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/05/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Sparacio deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di c:ui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvtik nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.