Ordinanza — n. 44072/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALI ANTONIO nato a LECCE il 14/06/1967 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Antonio Pascali deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata lo ha considerato recidivo reiterato, ancorché, pur avendo riportato precedente, condanne, non fosse mai stato dichiarato recidivo; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 44072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); Considerato che, dunque, la violazione di legge denunciata è manifestamente infondata e la motivazione della Corte di appello sul punto è non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALI ANTONIO nato a LECCE il 14/06/1967 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Antonio Pascali deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata lo ha considerato recidivo reiterato, ancorché, pur avendo riportato precedente, condanne, non fosse mai stato dichiarato recidivo; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); Considerato che, dunque, la violazione di legge denunciata è manifestamente infondata e la motivazione della Corte di appello sul punto è non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembr