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Ordinanza — n. 44070/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic censure regarding sentencing proportionality to crime gravity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence, arguing it was disproportionate to the criminal conduct. The court rejected this, finding the censure generic and noting the penalty was logically coherent and only slightly above the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains generic censure regarding the proportionality of the sentence to the crime's gravity without specific factual arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic censure rejection sentencing proportionality review statutory minimum penalty procedural costs award gravità della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO SANTO nato a PALERMO il 06/01/1982 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando la pena commisurata in misura poco superiore al minimo edittale rispetto alla gravità della condotta criminosa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023