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Ordinanza — n. 44066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI JHON nato a GELA il 23/08/1995 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Jhon Parisi deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato accertato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l'imputato, dandosi alla fuga a bodo della propria autovettura ha / posto ,rischio l'incolumità di numerosi passanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie esclusione del testimone censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI JHON nato a GELA il 23/08/1995 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Jhon Parisi deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato accertato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;

Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l'imputato, dandosi alla fuga a bodo della propria autovettura ha / posto ,rischio l'incolumità di numerosi passanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2