Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44065/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44065/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARFACHI ADIL nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Adil Harfachi deduce la violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 25 Cost, in quanto la condotta dell'imputato, risoltasi in un commodus discessus, non sarebbe idonea a integrare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in grado di appello;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44065/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente il delitto contestato, in quanto l'imputato si è opposto ai poliziotti che avevano cercato di fermarlo spintonandoli, con calci e pugni; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'asilo motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riapertura della pratica cognizione del ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARFACHI ADIL nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Adil Harfachi deduce la violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 25 Cost, in quanto la condotta dell'imputato, risoltasi in un commodus discessus, non sarebbe idonea a integrare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in grado di appello;

Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente il delitto contestato, in quanto l'imputato si è opposto ai poliziotti che avevano cercato di fermarlo spintonandoli, con calci e pugni; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre