Ordinanza — n. 44065/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARFACHI ADIL nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Adil Harfachi deduce la violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 25 Cost, in quanto la condotta dell'imputato, risoltasi in un commodus discessus, non sarebbe idonea a integrare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in grado di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44065/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente il delitto contestato, in quanto l'imputato si è opposto ai poliziotti che avevano cercato di fermarlo spintonandoli, con calci e pugni; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARFACHI ADIL nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Adil Harfachi deduce la violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 25 Cost, in quanto la condotta dell'imputato, risoltasi in un commodus discessus, non sarebbe idonea a integrare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in grado di appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente il delitto contestato, in quanto l'imputato si è opposto ai poliziotti che avevano cercato di fermarlo spintonandoli, con calci e pugni; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre