Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Domingo Castelletti inadmissible. The appellant argued for the first time that the lower court erred in finding recidivism, but the court noted this was merely a repetition of a criticism already raised and rejected during the second instance proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces a criticism already deduced and substantively rejected in the second instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLETTI DOMINGO nato a PIOMBINO il 07/07/1972 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Domingo Castelletti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la recidiva non sulla base del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ma delle modalità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti in loco, che costituiscono sintomo effettivo di pericolosità dell'imputato, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e alla scarsa efficacia dissuasiva manifestata dalla pregressa condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2