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Ordinanza — n. 44061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for manifest illogical reasoning regarding denied generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Hassan Haddaoui's appeal inadmissible for manifest illogical reasoning concerning the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to apply these mitigations, but the Court ruled this was merely a repetition of a previously rejected argument. The Court emphasized that judges need not consider every element presented, only those of preponderant relevance, justifying the denial based on the defendant's criminal history and conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The appeal based on manifest illogical reasoning is inadmissible if it merely reproduces a previously rejected argument, as the second-instance judge is not required to consider all elements presented by the accused, provided they explain and justify the discretionary power's exercise by indicating the opposing reasons and circumstances deemed of preponderant weight.

Parole chiave

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manifest illogical reasoning generic mitigating circumstances discretionary power exercise preponderant relevance repetition of rejected argument censura dell'apprezzamento delle prove censura costituzionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez.
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDAOUI HASSAN (CUI 020W017) nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; (y) OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Hassan Haddaoui deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;

Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali specifici dell'imputato nel quinquennio e dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e della gravità della condotta accertata; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis:

Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett