Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific reasoning and irrelevant to cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Natale Cutrì inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground as an improper request for a new factual evaluation, which falls outside cassation jurisdiction, and dismissed the second ground for lack of specificity regarding the challenged sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying criminal conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or lack specific reasoning linking general principles to the facts of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRI' NATALE nato a TAURIANOVA il 08/01/1968 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Natale Cutrì, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata osservanza del vincolo della sentenza rescindente nel pervenire ad una declaratoria di insussistenza del fatto, è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità;
Considerato, peraltro, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 431115 del 2021, aveva disposto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria nei confronti del Cutrì limitatamente alla verifica della qualificazione del reato di estorsione in termini di delitto tentato o consumato, dichiarando inammissibile il ricorso; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile per 2a-1: aspecificità, in quanto -Fgar\-/-é-iza nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sette