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Ordinanza — n. 44059/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Matar Gadiaga inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment based on the particular lightness of the offense, but the court found this argument merely reproduced a previously rejected criticism from the appellate court. Furthermore, the court determined that the appellant's request for an alternative reading of the trial evidence was an attempt to reargue points already substantively dismissed at the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal that merely reproduces a ground already substantively rejected by the court of second instance is inadmissible as it fails to present new arguments or a different interpretation of the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular lightness repetition of arguments alternative reading of evidence court costs and fine riesame di una decisione precedente esame nel merito motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADIAGA MATAR nato il 05/10/1998 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Matar Gadiaga deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;

Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente motivato la mancata applicazione dell'invocata causa di non punibilità in ragione della pluralità delle c_tor dotte di cessione di sostanza stupefacente poste in essere dall'imputatoaértate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre