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Ordinanza — n. 44056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of an already rejected appellate argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of a criticism already substantively rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court misinterpreted discrepancies between witness testimonies regarding the suspect's vehicle escape, but the court noted this was identical to the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already substantively rejected in the judgment under appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of argument already rejected appellate court procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove spese di difesa censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZELLI MASSIMO nato a FIRENZE il 19/01/1957 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Massimo Iozzelli deduce l'illogicità della motivazione con riferimento al travisamento delle discrepanze della deposizione dell'Elfatah rispetto a quelle rese dal capitano Cioli, in ordine all'idoneità della fuga in autovettura posta in essere dall'imputato ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale;

Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello (alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Considerato, peraltro, che la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2