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Ordinanza — n. 44054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on specific recidivism violation, upholding second-instance conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mattia Vita inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts violated Article 99 of the Penal Code regarding specific recidivism and lacked proper reasoning. The court rejected these claims as groundless, noting that the second-instance judges correctly found the prior convictions for assault and resistance to have failed to deter the defendant, a conclusion not deemed illogical.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; The court's assessment of specific recidivism is valid when it logically connects prior convictions to the current offense, and such reasoning is not overturned merely because it relies on a qualified relationship between the crime and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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specific recidivism Article 99 penal code deterrence failure second instance review inadmissible appeal censure procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITA MATTIA nato a FIRENZE il 07/11/1995 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Mattia Vita deduce la violazione dell'art.99 cod. pen. e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;

Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante ritenendo che le condotte di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale accertate nel presente processo hanno dimostrato come le precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre che per rapina, del marzo 2018 non abbiano sortito alcun effetto deterrente; Considerato che tale apprezzamento non si rileva manifestamente illogico e non viola il disposto dell'art. 99 cod. pen., in quanto trae origine proprio da una relazione qualificata (la nnedesinnezza del titolo di reato) tra il reato per cui è stata pronunciata la condanna ed i precedenti penali dell'imputato;

Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto, non certo incongruamente, il lasso di tempo intercorso tra la precedente condanna per i delitti commessi nel 2013, e il 9 aprile 2021, data dei reati oggetto del presente processo, inidoneo a confutare il giudizio di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo conseguente alla reiterazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 set