Ordinanza — n. 44053/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLO ERNESTO nato il 28/12/1965 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Ernesto Spinello deduce la violazione della legge processuale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44053/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLO ERNESTO nato il 28/12/1965 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Ernesto Spinello deduce la violazione della legge processuale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLO ERNESTO nato il 28/12/1965 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Ernesto Spinello deduce la violazione della legge processuale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado congruamente hanno rilevato di non aver ravvisato alcun elemento dal...quale potesse inferirsi l'incapacità dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione, peraltro congrua e tutt'altro che illogica, della sentenza impugnata (pagg. 2-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settemb