Cassation court dismisses appeal as specific grounds are missing and general mitigating factors were correctly excluded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different interpretation of drug quantities and requested generic mitigating factors, but these grounds were deemed specific rather than general. The court ruled that the lower court correctly excluded mitigating factors due to the appellant's history of profit-motivated crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises specific grounds not compared with the lower court's reasoning or if it proposes an alternative reading of facts without challenging the legal qualification.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANI LUCA (CUI 054TY1H) nato a CHIUSI il 26/11/1980 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Luca Giani deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e non già della coltivazione meramente domestica della sostanza stupefacente rinvenuta; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato quantitativi di sostanza stupefacente radicalmente incompatibili con l'uso meramente personale;
Rilevato, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché trae origine da un motivo di appello aspecifico; Considerato che il terzo e il quarto motivo, relativi alla violazione dell'art.133 cod. pen. nella determinazione n del complessivo trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per delitti connotati da finalità di lucro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023.