Italian Court dismisses appeal as facts are for trial judges, not cassation court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Hamdi inadmissible and ordered him to pay court costs. Hamdi argued that the lower court erred in finding the existence of a specific crime and in refusing generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because assessing factual evidence and applying sentencing guidelines are exclusive powers of the trial judges, which the cassation court cannot review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual evidence or the application of sentencing guidelines, reserving such matters exclusively to the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI MOHAMED (CUI 03RQRG8) nato il 30/08/1986 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Mohamed Hamdi deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per delitti connotati da finalità di lucro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 sett