Cassation court dismisses appeal claiming non-prosecution and sentencing errors for drug trafficking. The appeal is inadmissible due to lack of specific grounds and improper requests. The court rejects arguments regarding habitual conduct and sentencing principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesk Rreshpja inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for non-prosecution based on new legal provisions and challenged the conviction for habitual drug trafficking and sentencing errors. The court rejected these claims because the appellant failed to substantiate the conditions for non-prosecution, the alleged sentencing error was corrected, and the request for re-examination of evidence was improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen. The Court of Cassation holds that an appeal claiming non-prosecution is inadmissible if the applicant does not fully indicate the prerequisites for its application, and that requests for a renewed examination of probative results constitute an improper solicitation rather than a valid legal argument.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRESHPJA FRANCESK nato il 15/04/1994 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ) e OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Francesk Rreshpja deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen., ritenuto applicabile sulla base dello ius superveniens; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha compiutamente indicato i presupposti per applicare la causa di non punibilità e, comunque, la pluralità di condotte di cessione di sostanze stupefacenti, dimostrative dell'abitualità della condotta illecita, non consentono, neppure in astratto, la sua applicazione;
Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in relazione all'indicazione di una imputazione errata, è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, avendo ad oggetto la sentenza le condotte correttamente contestate, ed è stato emendato a mezzo di correzione di errore materiale; Considerato che il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 49 cod. pen. e al vizio di motivazione per mancata assoluzione per carenza di principio attivo, è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a un rinnovato esame delle risultanze probatorie, òllecitandor una lettura alternativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sette