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Ordinanza — n. 44044/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming contradictory reasoning on evasion crime based on alternative reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Carbone inadmissible due to the lack of a specific legal ground. Carbone argued that the lower court's reasoning regarding the crime of evasion was contradictory based on a specific service note from 2015. The court rejected this, ruling that the appeal merely proposed an alternative reading of the evidence rather than citing a violation of law, as the assessment of facts belongs exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or propose alternative readings of evidence, and an appeal is inadmissible if it only contests the factual assessment without alleging a specific violation of law.

Parole chiave

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contradictory reasoning crime of evasion alternative reading of evidence factual assessment inadmissible appeal Corte di Cassazione service note 2015 aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE SALVATORE nato a NOTO il 28/05/1956 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Carbone deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di evasione con riferimento alle prove acquisite in dibattimento e, in particolare, all'annotazione di servizio del 21 maggio 2015; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;

Ritenuto/ che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre