Italian Court dismisses appeal as it cannot re-evaluate facts or address vague penalty complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of procedural rules and excessive sentencing, but the court ruled that such arguments merely propose an alternative reading of the trial record rather than challenging the legal validity of the lower court's decision. Consequently, the court affirmed that it lacks the authority to re-evaluate factual findings or address non-specific complaints about penalty severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual findings or address non-specific complaints about penalty severity, as such arguments constitute a mere alternative reading of the trial record reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTELLO MAURIZIO ANGELO nato il 24/02/1971 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Maurizio Angelo Cutello deduce la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, parimenti, che la cesura relativa al carattere eccessivo della pena inflitta è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembr