Ordinanza — n. 44040/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA GIUSEPPE nato a TARANTO il 14/10/1982 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti;L udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Gioia deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo, che peraltro si risolve nella mera proposizione di principi di diritto astratti, privi di riferimento alla pronuncia impugnata, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44040/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA GIUSEPPE nato a TARANTO il 14/10/1982 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti;L udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Gioia deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto che il motivo, che peraltro si risolve nella mera proposizione di principi di diritto astratti, privi di riferimento alla pronuncia impugnata, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis:
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 sett