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Ordinanza — n. 44039/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding necessity defense for animal assistance due to lack of specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Giardina's appeal inadmissible for violating articles 54 and 385 of the Penal Code. The appellant argued that his removal from detention was justified by the necessity to assist a livestock owner in childbirth, but the court found this argument merely repetitive of a previously rejected claim. Furthermore, the court determined that a veterinarian could have handled the animal and that the event did not constitute a state of necessity to excuse the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 54, Art. 385 c.p.; The defense of necessity is inadmissible when the alleged emergency could have been managed by professional means and does not specifically justify the removal from detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
state of necessity removal from detention animal assistance repetitive argument inadmissible appeal professional intervention livestock owner imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Art. 385 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA FILIPPO nato a MISTERBIANCO il 21/08/1959 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Filippo Giardina deduce la violazione degli artt. 54 e 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione era stato solo dovuto alla necessità di prestare assistenza al parto di un suo capo di bestiame;

Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l'animale avrebbe ben potuto essere soccorso dal veterinario, come, peraltro, era accaduto e che tale evenienza non integrava lo stato di necessità atto a scrinninare la condotta accertata; Ritenuto, parimenti, che la censura relativa alla violazione di legge nella mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre