Ordinanza — n. 44038/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; A-6 OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Stefan Argintaru deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; A-6 OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Stefan Argintaru deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; A-6 OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Stefan Argintaru deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;
Ritenuto/che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione di principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e di norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 se