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Ordinanza — n. 44034/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely restate lower court findings without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Cervasio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cervasio argued that the lower court erred in finding intent for aggravated offenses and failed to balance sentencing factors properly. The court rejected these claims because they merely proposed alternative readings of existing evidence without introducing new facts or signs of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds consist solely of a hypothetical alternative interpretation of the record without presenting new elements or positive indications of the appellant's repentance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of findings lack of new evidence absence of repentance court costs and fine importanza del successo d'integrazione ripristino delle prestazioni d'invalidità assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVASIO MARIO nato a NAPOLI il 11/12/2001 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Mario Cervasio deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;

Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche e al generale trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, in ragione dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e dell'assenza di segni di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre