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Ordinanza — n. 44032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAJOLA NICOLA nato a CAMPOBASSO il 10/09/1958 avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, ribadito con successiva memoria, Nicola Campajola censura la sentenza con la quale è stata riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto al fine di ottenere la più favorevole declaratoria di insussistenza del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto(che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per cassazione abbandono del procedimento penale motivi di cassazione impunità scemata imputabilità difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAJOLA NICOLA nato a CAMPOBASSO il 10/09/1958 avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, ribadito con successiva memoria, Nicola Campajola censura la sentenza con la quale è stata riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto al fine di ottenere la più favorevole declaratoria di insussistenza del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;

Ritenuto(che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembr