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Ordinanza — n. 44030/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44030/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSES TONY nato il 23/06/1996 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi proposti da Tony Oses, rispettivamente volti a dedurreP pettejla violazione dell'art. 651 cod. pen. e dell'art. 4, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e il vizio di motivazione sul punto e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le censure di violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza dell'accusa per l'imputato alloglotta, dedotte dal difensore con memoria, sono manifestamente infondate, in quanto, come rilevato nella sentenza impugnata, sanate dalla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato (pagg. 5-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta ricorso per cassazione motivi di cassazione reiterazione di reati penali falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
art. 341-bis cod. pen
773 e il vizio di motivazione sul punto e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSES TONY nato il 23/06/1996 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi proposti da Tony Oses, rispettivamente volti a dedurreP pettejla violazione dell'art. 651 cod. pen. e dell'art. 4, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e il vizio di motivazione sul punto e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.;

Rilevato che tali motivi sono inammissibili, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già dedotte e motivatamente disattese in appello, con motivazione congrua e non certo illogica (pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per aspecif icità, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata;

Considerato, inoltre, che le censure di violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza dell'accusa per l'imputato alloglotta, dedotte dal difensore con memoria, sono manifestamente infondate, in quanto, come rilevato nella sentenza impugnata, sanate dalla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato (pagg. 5-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett