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Ordinanza — n. 44029/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for duplicating rejected arguments and lacking specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Lorusso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already rejected by the appellate court with sufficient reasoning, while the remaining grounds failed due to a lack of specificity regarding the contested sentencing decisions. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected with sufficient reasoning or if they lack specificity by failing to fully confront the court's motivation on the contested points.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments appellate review court costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO NICOLA nato a BARI il 17/10/1986 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Nicola Lorusso deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di censure già dedotte e motivatamente disattese in appello, con motivazione congrua e non certo illogica (pag. 5 della sentenza impugnata);

Considerato che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, congrua e non manifestamente illogica sui punti censurati (pagg. 5-6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett