Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Enzo Donzetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Donzetti challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing for the exclusion of recidivism and maximum generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower court, or if the appellant merely solicits a re-evaluation of facts without new arguments.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZETTI ENZO nato a NAPOLI il 25/05/2001 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22291/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Enzo Donzetti era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso