Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vittoria Bubbico inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Bubbico challenged her conviction for drug trafficking, arguing for maximum generic mitigating circumstances and sentence reduction, but the lower courts had already addressed these points. The court rejected the appeal because the complaints were merely repetitive and sought to re-litigate facts without new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the court of first instance, or if the appeal merely solicits a re-evaluation of factual elements without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUBBICO VITTORIA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 26/05/1985 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22260/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Vittoria Bubbico era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla riduzione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso