Italian Court dismisses appeals as they merely rehash issues already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by De Luca and Volpe inadmissible. The defendants argued for a reassessment of evidence and the application of mitigating circumstances regarding their joint liability. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly analyzed and resolved these specific legal and factual issues in its prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely reiterate questions already examined and decided by the court below without presenting new grounds or arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA ESPEDITO nato a POZZUOLI il 14/05/1997 VOLPE CARLA nato a POZZUOLI il 18/09/1996 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22220/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena e revocando una pena accessoria, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Espedito De Luca e Carla Volpe erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, all'affermazione della colpevolezza della Volpe a titolo di c:oncorso, nonché al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto i prevenuti hanno reiterato questioni già vagliate nella sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che gli imputati hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis