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Ordinanza — n. 43924/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grievances and late procedural arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Leonardo Abbruzzese inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing violations of law and lack of prosecution. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already adequately examined and dismissed by the lower court, and the new argument regarding procedural conditions was raised too late.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain repetitive grievances already decided or if new grounds are introduced for the first time in the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grievances doctrine late procedural arguments false testimony conviction procedural costs order censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 393 cod. pen
22180/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Leonardo Abbruzzese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE LEONARDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/07/1985 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22180/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Leonardo Abbruzzese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla insussistenza dell'evento e alla mancanza della querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; il secondo motivo, riguardante l'asserita assenza di una condizione di procedibilità, è stato posto per la prima volta solo con il ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso