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Ordinanza — n. 43921/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for reiterative complaints regarding recidivism exclusion and sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for recidivism, arguing the court failed to exclude recidivism and imposed an improper sentence. The court rejected these claims as they were repetitive grievances already adequately examined and dismissed by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassazione declares a recourse inadmissible when the appellant reiterates grievances already fully examined and dismissed by the lower court with correct arguments, merely seeking a re-evaluation of factual elements.

Parole chiave

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reiterative complaints inadmissible recourse recidivism exclusion sentencing treatment procedural economy procedure di ricorso reiterazione di reati penali motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
22118/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marin Lilican era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILICAN MARIN nato il 20/12/1992 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22118/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marin Lilican era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso