Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43920/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by defendants regarding omitted generic mitigating circumstances and sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Lamin Drammeh and Ceesay Arra inadmissible. The defendants argued that the Court of Appeal of Milan erred by omitting generic mitigating circumstances and failing to reduce their sentences. The court rejected these claims because the issues had already been thoroughly analyzed and resolved in the appealed judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reiterate questions already examined by the lower court without presenting new grounds or substantive legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic mitigating circumstances sentencing reduction reiteration of issues Court of Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAMMEH LAMIN nato il 18/05/1976 CEESAY ]ARRA nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22091/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente, riconoscendo la continuazione con altro reato e rideterminando le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Lamin Drammeh e )arra Ceesay erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto i prevenuti hanno reiterato questioni già vagliate nella sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale t' aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che gli imputati hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis