Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for attempted robbery, arguing violations of law and errors in evidence evaluation. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on repetitive complaints regarding evidence evaluation or crime configuration without new arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO MASSIMO nato a BERGAMO il 27/10/1964 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22044/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Magnasco era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle .prove e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i