Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances already adequately examined by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Magi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Magi challenged a second-instance conviction for defamation and other crimes, arguing for generic mitigating circumstances and a lighter sentence. The court rejected these claims because they merely reiterated grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower court, or if the appellant merely solicits a re-evaluation of facts without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGI GABRIELE nato a ROMA il 31/01/1994 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22030/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Gabriele Magi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli 341-bis, 336 e 595 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza in relazione al reato di diffamazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; che va disattesa la richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile che, in questa procedura camerale, si è limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (v.
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de